Si comunica che il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, all’art. 2 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal medesimo decreto-legge per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
Beneficiari del contributo in parola sono i soggetti con partita IVA attiva alla data del 19 dicembre, purché la stessa sia stata aperta in data anteriore al 1° dicembre 2020, e che svolgono in misura prevalente le attività di cui ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 del decreto-legge. Il predetto contributo spetta alle imprese agricole che svolgono l’attività di ristorazione connessa all’azienda agricola (56.10.12).
Condizioni di accesso alla misura sono l’avere beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto-legge n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio) e non avere restituito il predetto ristoro.
L’ammontare del contributo sarà pari a quello già erogato ai sensi del citato art. 25, non potrà essere in ogni caso superiore a euro 150.000,00 e verrà corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
21 Dicembre 2020
decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 – agriturismi