10 Marzo 2021
attività di mensa e catering in agriturismo – chiarimento del Ministero dell’Interno

In merito ai quesiti posti da alcune Federazioni nonché dall’Associazione Terranostra in merito alla possibilità per gli agriturismi che svolgono attività di ristorazione di esercitare attività di mensa o catering nella vigenza della normativa emergenziale COVID-19, si fa presente che, a seguito della pubblicazione del DPCM del 2 marzo 2021, che individua le misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da coronavirus applicabili dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021, il Ministero dell’interno con la circolare n. 15350/117/2/1 del 6 marzo u.s. allegata alla presente ha fornito a tale riguardo un importante chiarimento.

In particolare, il Ministero, a commento dell’articolo 27, comma 4, del DPCM in parola, precisa che, come già previsto dai precedenti DPCM, le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite a prescindere dal “colore” delle zone in cui è diviso il territorio nazionale, purché svolte in osservanza delle generali misure anti-contagio. In termini innovativi assume rilevanza il chiarimento secondo cui “le attività in questione possono essere svolte, nel rispetto della legislazione vigente in tema di attività produttive, anche da quei pubblici esercizi che instaurino, un rapporto contrattuale con un’azienda, ai fini dell’erogazione del servizio in favore dei relativi dipendenti”.

L’interpretazione contenuta nella circolare conferma quanto già sostenuto dal Ministero dell’interno in una recente risposta ad uno specifico quesito posto da una Prefettura nella vigenza del DPCM precedente a quello attualmente in vigore.

Il chiarimento ministeriale è naturalmente riferibile anche agli agriturismi che svolgono attività di ristorazione, dovendo puntualizzare che nella circolare in oggetto “si segnala l’opportunità, al fine di agevolare gli organi accertatori nella verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l’esercizio dell’attività di mensa o di catering continuativo, che a cura dell’esercente sia resa disponibile in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio.”

Si richiama l’attenzione su quanto ulteriormente precisato nella circolare nella parte in cui si precisa che “non si ritiene consentita, in quanto non riconducibile alle succitate attività di mensa o catering continuativo, la possibilità per il titolare di partita IVA o libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande, non essendo in questi casi configurabile un connotato indefettibile del servizio di mensa o catering, rappresentato dalla ristorazione collettiva.”

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